AL CONDOMINIO PUO’ APPLICARSI IL DIRITTO DEI CONSUMATORI
La Corte di Giustizie dell’UE (CGUE) ha deciso una questione sollevata con rinvio pregiudiziale dal Tribunale di Milano in merito al seguente caso: un condominio stipulava con una ditta fornitrice di energia termica un contratto di fornitura, nel quale tra le altre cose si prevedeva che, in caso di ritardato pagamento, il condominio avrebbe dovuto corrispondere “interessi di mora al tasso del 9,25% e ciò dal momento della scadenza del termine di pagamento al saldo”. Il condominio eccepiva il carattere abusivo della clausola, ma il Tribunale dubitava di poter applicare la normativa sui consumatori in favore del condominio stesso, che non è una persona fisica. Infatti, sia l’art. 2, lett. b)...
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