Sulla legittimazione ad agire dell’amministratore condominiale
LEGITTIMAZIONE AD AGIRE IN CAPO ALL’AMMINISTRATORE CONDOMINIALE La Corte di cassazione (cfr. ord. n. 21533/2020) ha offerto una pregevole ricostruzione della legittimazione ad agire o resistere in giudizio dell’amministratore di condominio. Quest’ultimo può essere convenuto nei giudizi relativi alle parti comuni (art. 1131, co. 2 c.c.), mentre è tenuto a informare immediatamente l’assemblea della causa giudiziaria che esorbiti dai suoi poteri (art. 1131, co. 3 c.c.). Tuttavia, in tale circostanza egli può costituirsi in giudizio e impugnare la sentenza sfavorevole senza la preventiva autorizzazione dell’assemblea, purché poi ottenga la necessaria ratifica del suo operato da parte dell’assemblea stessa, altrimenti i suoi atti divengono inammissibili (cfr. Cass., SS.UU., n. 18331/2010; Cass., nn. 2179/2011; 12525/2018; 8774/2020). In...
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