VIZI OCCULTI: QUALI RIMEDI PER CHI COMPRA?
L’argomento è vastissimo, poiché abbraccia sia la disciplina del Codice civile (per le vendite cd. B-to-B, ovvero tra parti equiordinate) sia la disciplina consumeristica (per le vendite cd. B-to-C, ovvero tra un professionista e un consumatore secondo il linguaggio del Codice del consumo). In estrema sintesi, il diritto comune prevede che il compratore di una cosa affetta da vizi possa esperire le azioni edilizie, cioè l’azione redibitoria per la risoluzione del contratto o l’azione estimatoria per la riduzione del prezzo (art. 1492 c.c.), fermo restando il diritto al risarcimento del danno (art. 1494 c.c.). Se però i vizi consistono nella mancanza di qualità promesse o essenziali, la risoluzione segue...
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