SI PUO’CHIAMARE A TESTIMONIARE L’AVVOCATO?
La Corte di cassazione (cfr. ord. n. 27703/2020) ha offerto una pregevole ricostruzione dell’istituto della testimonianza, applicandolo al caso in cui sia chiamato a testimoniare un avvocato.
In linea generale, la testimonianza costituisce un dovere per il cittadino, nel momento in cui il giudice, dopo aver valutato la richiesta della parte, abbia ritenuto la ammissibilità della prova ed abbia disposto la citazione del teste.
Il testimone ha l’obbligo di presentarsi dinanzi al giudice e l’ulteriore obbligo di dire la verità, come da impegno che assume prestando il giuramento (art. 251 c.p.c.). Se il testimone rifiuta di giurare o di deporre senza giustificato motivo oppure vi sia il fondato sospetto che non abbia detto la verità o sia stato reticente, il giudice istruttore lo denuncia al Pubblico Ministero (art. 256 c.p.c.), in relazione al delitto di cui all’art. 372 c.p. (falsa testimonianza).
L’art. 200 c.p.p., prevede, tuttavia, che alcuni soggetti che ricoprono particolari uffici o esercitano particolari professioni, tra i quali gli avvocati, non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del loro ufficio o professione, riconoscendo così ad essi la facoltà di opporre il “segreto professionale” e di essere esentati dall’obbligo di deporre. Al giudice residua il potere di sindacare l’opposizione del segreto professionale da parte del testimone e, ove tale opposizione risulti infondata, di ordinare allo stesso di deporre (cfr. Cass. pen., nn. 7440/2017; 13369/2011). Specularmente, l’art. 249 c.p.c., riconosce all’avvocato la “facoltà di astenersi” dal rendere testimonianza, proprio mediante il richiamo all’art. 200 c.p.p.
La Corte Costituzionale, nella sent. n. 87/1987, ha chiarito la ratio della norma, sottolineando che è “destinata a garantire la piena esplicazione del diritto di difesa, consentendo che ad un difensore tecnico possano, senza alcuna remora, essere resi noti fatti e circostanze la cui conoscenza è necessaria o utile per l’esercizio di un efficace ministero difensivo”, in quanto la facoltà di astensione dell’avvocato non costituisce un’eccezione alla regola generale dell’obbligo di rendere testimonianza, ma è essa stessa espressione del diverso principio di tutela del segreto professionale.
La facoltà di astensione dalla testimonianza in giudizio presuppone la sussistenza di un requisito soggettivo e di un requisito oggettivo. Il primo, riferito alla condizione di avvocato di chi è chiamato a testimoniare, consiste nell’essere la persona professionalmente abilitata ad assumere la difesa della parte in giudizio. Il secondo requisito è riferito all’oggetto della deposizione, che deve concernere circostanze conosciute per ragione del proprio ministero difensivo o dell’attività professionale, situazione questa che può essere oggetto di verifica da parte del giudice: questo requisito non può ritenersi circoscritto alla sola ipotesi in cui egli abbia assunto la veste di difensore nel processo, nel qual caso, peraltro, ricorrerebbe una incompatibilità a testimoniare.
Avv. Maria Gemma Lazzarotto