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IL TESTAMENTO IRREPERIBILE

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IL TESTAMENTO IRREPERIBILE

La Sezione II della Corte di cassazione (cfr. ord. n. 22191/2020) è intervenuta nel dibattito giurisprudenziale in materia di irreperibilità del testamento olografo.

Il ragionamento muove dall’art. 684 c.c., che pone due presunzioni: in presenza di un testamento olografo distrutto, lacerato o cancellato, si presume che ciò sia avvenuto ad opera del testatore e si presume che egli l’abbia fatto con l’intenzione di revocare il testamento.

Si ritiene che entrambe le presunzioni abbiano natura relativa, cosicché la volontà di distruggere il testamento da parte del testatore non implica necessariamente volontà di revoca, perciò è ammessa la prova contraria (cfr. Cass., nn. 12090/1995; 918/2010).

A questo punto, parte della giurisprudenza (cfr. Cass., nn. 3286/1975; 12098/1995) ritiene che vi sia una terza presunzione: in caso di mancato reperimento del testamento olografo si presume che il testatore l’abbia distrutto. Chi ne abbia interesse, però, può offrire la prova che il testamento esisteva alla data di apertura della successione, onde raggiungere la certezza che il testatore non l’abbia revocato.

La II Sezione, nella pronuncia in commento, ha rilevato che simili conclusioni cozzano con l’interpretazione corrente dell’art. 684 c.c., in base alla quale deve ammettersi la possibilità di dimostrare, persino nell’ipotesi di distruzione dell’olografo avvenuta ad opera dello stesso testatore, che questi non aveva intenzione di revocarlo.

Di conseguenza, la presunzione di revoca può essere vinta dimostrando che il testamento, anche prima della morte del de cuius, era andato smarrito per fatto di terzi o per evento accidentale o comunque all’insaputa del testatore. Parimenti, è ammessa la prova che la distruzione dell’olografo da parte del testatore non era accompagnata dalla intenzione di togliere efficacia alle disposizioni ivi contenute.

In presenza di una copia informale dell’olografo, il mancato disconoscimento della conformità all’originale diventa rilevante solo una volta che sia stata superata la presunzione di revoca.

Infine, ferma la prioritaria esigenza che sia stata data la prova contraria alla presunzione di revoca, sono applicabili al testamento le norme degli artt. 2724, n. 3 e 2725 c.c., sui contratti. È quindi ammessa ogni prova, compresa quella testimoniale e per presunzioni, sull’esistenza del testamento, purché beninteso la scomparsa non sia dovuta a chi chiede la ricostruzione del testamento.

Avv. Maria Gemma Lazzarotto

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