SI PUÒ CHIEDERE IL RISARCIMENTO DEL DANNO CAUSATO DALLA FAUNA SELVATICA?
La Corte di cassazione ha deciso il caso di un automobilista che chiedeva alla Regione il risarcimento del danno extracontrattuale patito a causa dell’impatto della propria vettura con due cervi selvatici (cfr. Cass., n. 13848/2020).
Fino agli anni Settanta, la fauna selvatica era considerata “res nullius” e, come tale, difettava un soggetto legittimato passivo della domanda di ristoro per i danni causati da tali animali.
Con la l. 968/1977, la fauna selvatica è stata dichiarata patrimonio indisponibile dello Stato: le relative funzioni amministrative sono state assegnate alle Regioni (titolari anche della legislazione in materia di caccia ai sensi dell’art. 117 Cost., prima e dopo la riforma del 2001), pur riconoscendo la facoltà di delega di tali funzioni alle Province.
Con la l. 157/1992, tale assetto è stato confermato, ma sono state assegnate alle Province le funzioni amministrative in materia di caccia e protezione della fauna (cfr. oggi l’art. 19, co. 1, lett. f) T.U. Enti Locali).
In concreto, poi, determinati zone del territorio e relativi animali possono essere affidati alle cure di un Ente parco o altro soggetto istituzionale.
Finora, la giurisprudenza aveva sempre ritenuto che i danni generati dalla fauna selvatica non potessero essere valutati ai sensi dell’art. 2052 c.c. (rubricato “Danno cagionato da animali”), ma solo ai sensi della normativa generale ex art. 2043 c.c.: l’idea era che la prima norma facesse riferimento solo agli animali domestici, perché solo per essi vi sarebbe un soggetto che ne trae un arricchimento economico o anche solo affettivo e su cui graverebbe un dovere di custodia.
La differenza è importante, perché ai sensi dell’art. 2052 c.c. il proprietario degli animali è sempre responsabile per i danni, anche se l’animale è scappato, salvo il caso fortuito; ai sensi dell’art. 2043 c.c., il danneggiato deve invece provare l’elemento soggettivo di dolo o colpa in capo al danneggiante.
Con la sentenza in commento, però, la Corte di cassazione ritiene di dover ripensare il proprio orientamento, affermando che il danno generato dalla fauna selvatica rientra nelle ipotesi ex art. 2052 c.c., poiché tale norma non guarda alla dicotomia degli animali domestici o selvatici, ma solo all’esistenza di un proprietario dell’animale e, nel caso di specie, la fauna selvatica fa parte del patrimonio indisponibile dello Stato, con gestione delegata alle Regioni.
Il danneggiato potrà sempre rivolgere le proprie domande alla Regione competente, la quale se del caso potrà rivalersi nei confronti della Provincia, dell’Ente parco, ovvero di qualunque soggetto che fosse effettivamente responsabile della cura dell’animale selvatico.
Nel contesto della circolazione stradale, però, il danneggiato-conducente dovrà dimostrare che il danno si è verificato nonostante egli avesse adottato ogni cautela nella propria condotta di guida, inoltre sarà operante la presunzione di responsabilità ex art. 2054, co. 1 c.c. nei confronti del conducente di veicolo senza guida di rotaie per danni prodotti a persone o cose, compresi anche gli animali, dalla circolazione del veicolo.