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CODICE DEL CONSUMO: una “corsia” preferenziale verso i propri diritti

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CODICE DEL CONSUMO: una “corsia” preferenziale verso i propri diritti

La Corte di cassazione ha offerto una pregevole ricostruzione della normativa applicabile ai contratti del consumatore (cfr. Cass., n. 13148/2020).

In base alle norme a specchio di cui all’art. 135, co. 2 Codice del consumo e all’art. 1469-bis c.c., nei contratti del consumatore vi è una chiara preferenza del legislatore per la normativa del Codice del consumo relativa alla vendita ed un conseguente ruolo sussidiario assegnato alla disciplina del Codice civile, potendosi applicare quest’ultima solo per quanto non previsto dalla normativa speciale (cfr. Cass., n. 14775/2019).

In base agli artt. 129 ss. cod.cons., si desume una responsabilità del venditore nei riguardi del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene allorché tale difetto si palesi entro il termine di due anni dalla predetta consegna.

I rimedi per il consumatore sono contemplati all’art. 130 cod.cons., secondo un ben preciso ordine: si potrà chiedere la riparazione ovvero la sostituzione del bene e, solo ove non sia possibile e purché sussistano le condizioni di cui al comma 7 art. cit., si potrà richiedere una congrua riduzione del prezzo oppure la risoluzione del contratto.

Per poter usufruire dei diritti citati, il consumatore ha l’onere di denunciare al venditore il difetto di conformità nel termine di due mesi decorrente dalla data della scoperta di quest’ultimo.

A tal fine, l’art. 132, co. 3 cod.cons. prevede una presunzione a favore del consumatore, a norma della quale si ritiene che i difetti di conformità, che si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene, siano sussistenti già a tale data, salvo che l’ipotesi in questione sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità. Si tratta di presunzione “iuris tantum”, superabile attraverso una prova contraria da parte del venditore.

Superato il suddetto termine, trova nuovamente applicazione la disciplina generale posta in materia di onere della prova posta dall’art. 2697 c.c.: ciò implica che il consumatore che agisce in giudizio sia tenuto a fornire la prova che il difetto fosse presente “ab origine” nel bene, poiché il vizio ben potrebbe qualificarsi come sopravvenuto e dipendere conseguentemente da cause del tutto indipendenti dalla non conformità del prodotto.

A quel punto, il consumatore deve provare l’inesatto adempimento mentre è onere del venditore provare, anche attraverso presunzioni, di aver consegnato una cosa conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto, ovvero la regolarità del processo di fabbricazione o di realizzazione del bene; solo ove detta prova sia stata fornita, spetta al compratore dimostrare l’esistenza di un vizio o di un difetto intrinseco della cosa ascrivibile al venditore (cfr. Cass., nn. 20110/2013; 21927/2017).

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