UNA GUIDA SPERICOLATA, UN MINORENNE AL VOLANTE, UN ADULTO SUL COFANO…
La Corte di cassazione (cfr. Cass., n. 13738/2020) ha deciso il seguente caso: un uomo acconsentiva a che un ragazzo minorenne guidasse la propria auto mentre lui si faceva trasportare sul cofano della macchina stessa; si verificava l’incidente e l’uomo faceva causa al conducente minorenne e alla propria assicurazione per il risarcimento danni; in primo e secondo grado la colpa dell’incidente veniva attribuita al 60% all’uomo e al 40% al conducente e la domanda veniva accolta solo nei confronti del minorenne e non dell’assicurazione, poiché la polizza escludeva la copertura se il conducente non fosse stato abilitato alla guida.
La Suprema Corte ha invece ritenuto che l’assicurazione dovesse essere condannata anch’essa al risarcimento sulla base del diritto UE, in particolare delle direttive concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli (cfr. la dir. del Consiglio 30 dicembre 1983, 84/5/CEE e la dir. del Consiglio 14 maggio 1990, 90/232/CEE, come interpretate dalla Corte di Giustizia dell’UE con le sentt. 30 giugno 2005, C-537/03, Candolin; 1° dicembre 2011, C-442/10, Churchill Insurance Company; 28 marzo 1996, C-129/94, Ruk Bernaldez; 17 marzo 2011, C-484/09, Carvalho Ferreira Santos).
In buona sostanza, il diritto euro-unitario impone che il terzo trasportato in un’autovettura (anche se proprietario del veicolo) possa sempre chiedere all’assicurazione il risarcimento del danno da sinistro stradale, con la sola e unica eccezione in cui venga data la prova che la vittima stessa era a conoscenza del fatto che il veicolo aveva formato oggetto di furto.
Il fatto che il conducente circolasse senza aver conseguito la patente (per inciso, la circostanza costituiva reato fino alla depenalizzazione avvenuta con il d.lgs. 8/2016) e che il proprietario-trasportato si trovasse sul cofano della vettura non è stato ritenuto rilevante, poiché appunto non rientrante nell’unica eccezione prevista dalla normativa dell’UE, ovvero la consapevolezza in capo alla vittima che la macchina su cui viaggia è stata rubata.
La Suprema Corte, però, ha rilevato che assai correttamente i giudici di merito avevano attribuito la maggior parte della colpa dell’incidente in capo all’uomo che se ne stava sul cofano, mentre un minorenne senza patente guidava la sua macchina.