L’UFFICIALE GIUDIZIARIO: non sempre bussa due volte

CHE VALORE HA LA RELAZIONE DELL’UFFICIALE GIUDIZIARIO CIRCA L’EFFETTIVA RESIDENZA DEL DESTINATARIO DELL’ATTO?
Si consideri il seguente caso: un debitore esecutato propone opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., deducendo che le notificazioni dell’atto di precetto e dell’atto di pignoramento sarebbero entrambe nulle, in quanto eseguite ai sensi dell’art. 140 c.p.c., presso un indirizzo in cui egli non aveva affatto la propria residenza: in particolare, la nullità deriverebbe dalla circostanza che la propria residenza anagrafica si trovava altrove e che egli avrebbe comunque dimostrato che nel luogo in cui erano state effettuate le notificazioni non aveva residenza, neanche di fatto.
Arrivati al grado di legittimità, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso (cfr. Cass., n. 9049/2020), osservando che nel caso in cui la notifica venga effettuata, nelle forme previste dall’art. 140 c.p.c., nel luogo indicato nell’atto da notificare e nella richiesta di notifica, costituisce mera presunzione, superabile con qualsiasi mezzo di prova (e senza necessità di impugnare con querela di falso la relazione dell’ufficiale giudiziario), che in quel luogo si trovi la residenza effettiva (o la dimora o il domicilio) del destinatario dell’atto (cfr. in precedenza Cass., nn. 8011/1997; 6233/1998; 5884/1999; 7604/1999; 14388/2004; 24416/2006).
Con l’occasione, la Corte di cassazione ha spiegato come pervenire alla corretta determinazione del luogo di residenza o di dimora del destinatario: allo scopo, assume rilevanza esclusiva il luogo ove questi dimori di fatto in via abituale, con la conseguenza che le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza, e possono essere superate da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, e quindi anche mediante presunzioni (cfr. in precedenza Cass., nn. 17040/2003; 19416/2004; 6101/2006; 26985/2009; 11550/2013; 17021/2015; 19387/2017).
In conclusione, la Suprema Corte ha osservato che, una volta accertata la regolarità della notificazione dell’atto di precetto, era irrilevante accertare quella del successivo atto di pignoramento, in quanto la stessa proposizione dell’opposizione attesta la conoscenza dell’atto da parte dell’opponente e ne determina quindi la sanatoria per raggiungimento dello scopo.