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AL CONDOMINIO PUO’ APPLICARSI IL DIRITTO DEI CONSUMATORI

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AL CONDOMINIO PUO’ APPLICARSI IL DIRITTO DEI CONSUMATORI

La Corte di Giustizie dell’UE (CGUE) ha deciso una questione sollevata con rinvio pregiudiziale dal Tribunale di Milano in merito al seguente caso: un condominio stipulava con una ditta fornitrice di energia termica un contratto di fornitura, nel quale tra le altre cose si prevedeva che, in caso di ritardato pagamento, il condominio avrebbe dovuto corrispondere “interessi di mora al tasso del 9,25% e ciò dal momento della scadenza del termine di pagamento al saldo”. Il condominio eccepiva il carattere abusivo della clausola, ma il Tribunale dubitava di poter applicare la normativa sui consumatori in favore del condominio stesso, che non è una persona fisica.

Infatti, sia l’art. 2, lett. b) della direttiva 93/13, sia l’art. 3, co. 1 del Codice del consumo italiano (d.lgs. 206/2005) affermano che il consumatore è una persona fisica.

Tuttavia, la Corte di cassazione è approdata nel tempo alla seguente interpretazione: “Al contratto concluso con un professionista da un amministratore di condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, si applica la disciplina di tutela del consumatore, agendo l’amministratore stesso come mandatario con rappresentanza dei singoli condomini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale” (cfr. Cass., nn. 10086/2001; 452/2005; 10679/2015).

Pertanto, a ben vedere, il Tribunale di Milano cercava dalla Corte di Giustizia una sorta di avallo di questa interpretazione, secondo la quale il condominio non “scherma” la natura di consumatori dei proprietari dei vari immobili di cui si compone, permettendo così l’applicazione della normativa consumeristica.

La CGUE ha ricordato plurime norme del diritto dell’UE secondo cui gli Stati membri possono mantenere o introdurre misure di tutela dei consumatori più rigorose, a condizione che esse siano compatibili con i trattati (cfr. art. 169, par. 4 TFUE; considerando n. 12 e art. 8 della direttiva 93/13; considerando 13 della direttiva 2011/83/UE).

Ne conclude che, anche se il condominio come configurato nel diritto italiano non rientra nella nozione di “consumatore” ai sensi della direttiva 93/13, gli Stati membri – ma anche le rispettive giurisprudenza nazionali – possono applicare il diritto dei consumatori di matrice euro-unitaria a settori che esulano dall’ambito di applicazione della direttiva sopra citata, a condizione che una siffatta interpretazione garantisca un livello di tutela più elevato per i consumatori e non pregiudichi le disposizioni dei trattati (cfr. sent. CGUE, Sez. I, 02 aprile 2020, causa C-329/19).

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