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AMMINISTRATORE DEL SUPERCONDOMINIO: superpoteri?

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AMMINISTRATORE DEL SUPERCONDOMINIO: superpoteri?

Il supercondominio non trova una specifica disciplina nel Codice civile, dal momento che l’art. 1117-bis c.c. si limita ad operare un rinvio alle norme sul condominio, che si applicano in quanto compatibili.

Si ha un supercondominio quando vi è un “condominio di condomìni”, cioè quando vi sono plurimi edifici condominiali con alcuni impianti e/o servizi in comune, come enunciati dall’art. 1117 c.c.

Ci si chiede quando sussista la legittimazione processuale (attiva o passiva) dell’amministratore del singolo condominio e quando, invece, quella dell’amministratore del supercondominio.

Innanzi tutto, si osserva che la necessità di nominare un amministratore del supercondominio sorge in presenza del presupposto indicato dall’art. 1129 c.c.: testualmente, detta norma afferma che quando i condòmini sono più di otto, è necessario nominare un amministratore del condominio.

In forza del rinvio ex art. 1117-bis c.c., come sopra ricordato, si deve ritenere che è necessario un amministratore del supercondominio quando gli edifici condominiali aventi parti comuni siano più di otto.

Ebbene, la medesima norma di rinvio consente di dedurre la legittimazione processuale dell’amministratore del supercondominio, a partire dall’art. 1131 c.c.

Così, gli amministratori dei singoli edifici del supercondominio avranno rappresentanza processuale generale per tutti i rapporti che afferiscano al singolo edificio, mentre l’amministratore del supercondominio (o, in mancanza, il curatore speciale nominato ai sensi dell’art. 65 disp. att. c.c.) l’avranno per tutti i rapporti inerenti i beni comuni a tutti gli edifici (cfr. Cass., n. 497/2018).

In chiusura, che succede se l’amministratore del supercondominio coincide con quello di uno o più singoli edifici?

A tale soggetto spetterà la legittimazione attiva e passiva, ma si dovrà distinguere se nella qualità di amministratore del supercondominio o del singolo condominio, a seconda dell’immobile preso in considerazione nell’atto di amministrazione per cui è causa (cfr. Cass., n. 15262/2018).

Av.maria Gemma Lazzarotto- ACTA avvocati in Bassano

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