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IL FUTURO DEI FIGLI PIU’ FRAGILI: UNO STRUMENTO NORMATIVO

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IL FUTURO DEI FIGLI PIU’ FRAGILI: UNO STRUMENTO NORMATIVO

Con l’art. 39-novies d.l. 273/2005, conv. con modd. in l. 51/2006, è stato introdotto nell’ordinamento l’art. 2645-ter c.c., che consente di trascrivere atti con i quali beni immobili o beni mobili registrati vengono destinati alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone disabili, Pubbliche Amministrazioni, altri enti o persone fisiche.

Grazie alla trascrizione, il bene destinato potrà essere impiegato solo per la realizzazione del fine di destinazione; inoltre, essi non risponderanno né per i debiti del disponente, né per ogni debito del beneficiario, ma solo per i debiti sorti in riferimento allo scopo di destinazione (salva la previa trascrizione di un pignoramento, ovvero un’azione revocatoria da parte del creditore).

La dottrina ha evidenziato che la norma dà per scontato alcune cose che scontate non sono e, per contro, tace su aspetti che sarebbe stato bene mettere in luce.

Ad esempio, la trascrivibilità di simili atti presuppone logicamente la possibilità di stipularli: la norma, insomma, anche se sembra disciplinare una nuova ipotesi di trascrizione, in realtà introduce un vero e proprio nuovo tipo negoziale nell’ordinamento (così come, ad esempio, l’art. 2643, co. 1, n. 2-bis c.c. ha rivelato che esistono i diritti edificatori e che essi possono essere trasferiti, costituiti o modificati mediante contratto).

Inoltre, sebbene la norma citi primariamente le persone con disabilità e le Pubbliche Amministrazioni, essa contiene anche una clausola di chiusura (“altri enti o persone fisiche”) che di fatto ammette chiunque a diventare beneficiario degli atti di destinazione patrimoniale in parola.

Infine, gli interessi meritevoli di tutela non sono specificati, se non con rinvio all’art. 1322, co. 2 c.c.: tale norma disciplina i contratti innominati e, per pacifica dottrina e giurisprudenza, con l’avvento della Costituzione repubblicana non consente un sindacato sugli interessi perseguiti dai privati, se non sulla base del canone della liceità.

In concreto, questi atti potrebbero essere utilizzati per ampliare il novero di fattispecie già ammesse alla destinazione patrimoniale: ad esempio, se la coppia coniugata può divenire beneficiaria di un fondo patrimoniale (artt. 167-171 c.c.), grazie all’art. 2645-ter c.c. si potrebbe istituire qualcosa di simile per le coppie meramente conviventi.

Si segnala che, come chiarito da una recente pronuncia della Corte di cassazione, l’atto di destinazione patrimoniale ex art. 2645-ter c.c. è un atto unilaterale a titolo gratuito, con sacrificio da una parte sola, anche se per ipotesi il beneficiario di un simile atto stipuli a sua volta un altro atto in favore del disponente: i due atti rimarranno logicamente e giuridicamente separati, persino se contenuti nel medesimo atto notarile (cfr. Cass., n. 3697/2020).

Avv.Maria Gemma Lazzarotto- ACTA avvocati in Bassano

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