8:30 - 12:30 / 15:00 - 18:30

Si riceve su appuntamento

0424 234928 - 0424 529478

Facebook

Linkedin

Instagram

 

IMPUGNAZIONE DEL TESTAMENTO PER INCAPACITÀ

ACTA Bassano > Senza categoria  > IMPUGNAZIONE DEL TESTAMENTO PER INCAPACITÀ

IMPUGNAZIONE DEL TESTAMENTO PER INCAPACITÀ

L’art. 591 c.c. elenca i casi di incapacità a testare: nell’ultimo comma, si dispone che l’azione di annullamento del testamento per incapacità del testatore si prescrive in cinque anni “dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie”.

La giurisprudenza ha arricchito questa norma di significato, statuendo che sono atti idonei a far decorrere la prescrizione la consegna o l’impossessamento dei beni ereditati, ovvero la proposizione delle azioni giudiziarie occorrenti a tale scopo; non sono invece idonei né la pubblicazione del testamento olografo, né la presentazione della denuncia di successione ed il pagamento dell’imposta (cfr. Cass., nn. 892/1987; 18560/2009).

Inoltre, la prescrizione decorre in caso di esecuzione anche da parte di uno soltanto dei chiamati all’eredità ed anche se non siano eseguite tutte le disposizioni del testatore (cfr. Cass. n. 9466/2012).

In un recente caso, la Suprema Corte ha scrutinato la bontà di una sentenza d’appello, nella quale si escludeva quale condotta integrante l’esecuzione delle disposizioni testamentarie quella di un’erede che aveva continuato a percepire, subito dopo la morte della “de cuius”, il canone di locazione di un immobile commerciale facente parte del compendio ereditario.

La Corte di cassazione ha deciso, al contrario, che è idoneo a far decorrere il termine di prescrizione quinquennale ex art. 591, ult. co. c.c., l’esercizio di una condotta gestionale con apprensione dei relativi frutti riguardante anche uno solo degli immobili caduti nel compendio ereditario, senza che, in caso di istituzione di un erede universale, sia necessario che quest’ultimo debba dimostrare di aver disposto a titolo esclusivo dei beni costituenti l’intero “universum ius defuncti” (cfr. Cass., n. 4449/2020).

Avv. Maria Gemma Lazzarotto

No Comments

Leave a Comment