VIZI OCCULTI: QUALI RIMEDI PER CHI COMPRA?

L’argomento è vastissimo, poiché abbraccia sia la disciplina del Codice civile (per le vendite cd. B-to-B, ovvero tra parti equiordinate) sia la disciplina consumeristica (per le vendite cd. B-to-C, ovvero tra un professionista e un consumatore secondo il linguaggio del Codice del consumo).
In estrema sintesi, il diritto comune prevede che il compratore di una cosa affetta da vizi possa esperire le azioni edilizie, cioè l’azione redibitoria per la risoluzione del contratto o l’azione estimatoria per la riduzione del prezzo (art. 1492 c.c.), fermo restando il diritto al risarcimento del danno (art. 1494 c.c.).
Se però i vizi consistono nella mancanza di qualità promesse o essenziali, la risoluzione segue le regole di cui all’art. 1497 c.c.; se poi è stata venduta una cosa ontologicamente diversa da quella pattuita (aliud pro alio), si applica la risoluzione prevista in via generale dall’art. 1453 c.c.
Invece, nelle vendite soggette al Codice del consumo (d.lgs. 206/2005), in caso di vizi del bene venduto il compratore ha diritto alla riparazione o sostituzione del bene, con priorità rispetto alle ordinarie azioni edilizie (art. 130 cod.cons.).
Ma che succede se questi rimedi non sono praticabili?
La Suprema Corte ha affrontato un caso in cui un soggetto comprava delle travi di larice per costruire un tetto, le quali poi si restringevano a causa della perdita di umidità: ne derivava che la riparazione era impossibile e la sostituzione eccessivamente onerosa.
La Corte di cassazione ha stabilito che, in questo caso, il compratore può domandare il risarcimento del danno: tale rimedio non è previsto dall’art. 130 cod.cons., ma deve ritenersi uno dei “diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell’ordinamento giuridico”, ai sensi dell’art. 135 cod.cons. (cfr. ord. Cass., n. 1082/2020).
Avv.Maria Gemma Lazzarotto- ACTA avvocati in Bassano