IL VITALIZIO ALIMENTARE
Accudire una persona anziana, o comunque in stato di debolezza, è un tema che tutte le famiglie affrontano.
Dal punto di vista giuridico, questo compito si trasfonde talvolta in un vitalizio alimentare, ovvero il contratto atipico mediante il quale il vitaliziante si obbliga ad offrire assistenza morale e materiale al vitaliziato, in cambio del trasferimento di un bene immobile o di un capitale.
Il contratto atipico di vitalizio alimentare si differenzia dal contratto nominato di rendita vitalizia (artt. 1872 ss. c.c.), per la natura accentuatamente spirituale delle prestazioni a favore del vitaliziato, le quali quindi sono eseguibili unicamente da un vitaliziante specificatamente individuato, alla luce delle sue proprie qualità personali (cfr. Cass., nn. 8209/2016; 13232/2017).

La Suprema Corte ha deciso di recente un caso, proprio sulla scorta di questo principio.
Nello specifico, il vitaliziato (nonna) promuoveva azione di risoluzione per inadempimento del vitaliziante (nipote), affermando di essere stato molto trascurato: il vitaliziante si difendeva dicendo che le cure che egli avrebbe dovuto prestare erano state garantite da altro parente (figlia).
La Corte di cassazione ha però affermato che nel vitalizio alimentare le prestazioni a favore del vitaliziato possono essere eseguite, in difetto di diversa pattuizione, unicamente dal vitaliziante contrattualmente individuato; inoltre, nel giudizio avente ad oggetto la domanda di risoluzione del vitalizio alimentare per inadempimento del vitaliziante, il vitaliziato deve soltanto provare la fonte negoziale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il vitaliziante è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento (cfr. Cass., n. 1080/2020).
Avv. Maria Gemma Lazzarotto