CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA (NEL CONTRATTO DI MUTUO)
La Corte di cassazione (cfr. ord. n. 22725/2021) ha deciso il seguente caso: la Corte d’appello qualificava come clausola di stile la disposizione di un contratto di mutuo che, con riferimento alla clausola risolutiva espressa, recitava: “Qualora il mutuo sia stato concesso sulla base di dichiarazioni non veritiere e/o omissive e/o nel caso di mancato rispetto di quanto previsto nella domanda di concessione… il relativo contratto è risolto in qualsiasi momento”. Riteneva la Corte di merito che la clausola fosse affetta da genericità, in quanto faceva riferimento al “mancato rispetto di quanto sottoscritto nella domanda di concessione” senza richiamarne il contenuto.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso avverso tale statuizione. Per la configurabilità della clausola risolutiva espressa, le parti devono aver previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell’inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate, costituendo una clausola di stile quella redatta con generico riferimento alla violazione di tutte le obbligazioni contenute nel contratto (cfr. Cass., sez. II, n. 32681/2019; n. 1950/2009; n. 11055/2002).
La stipulazione di una clausola risolutiva espressa non significa che il contratto possa essere risolto solo nei casi espressamente previsti dalle parti, poiché rimane fermo il principio per cui ogni inadempimento di non scarsa rilevanza può giustificare la risoluzione del contratto; per i casi previsti dalle parti nella clausola risolutiva espressa, però, la gravità dell’inadempimento non deve essere valutata dal giudice (cfr. Cass., n. 4369/1997).
In presenza di una clausola risolutiva espressa è sufficiente, ai sensi dell’art. 1456, co. 2 c.c., che la parte interessata comunichi all’altra parte che intende avvalersi della clausola perché si verifichi la risoluzione di diritto.
Nel caso di specie, la Corte d’appello avrebbe dovuto accertare se il rinvio contenuto nella clausola alla veridicità delle dichiarazioni ed agli obblighi assunti nella domanda di concessione del mutuo – che non sono necessariamente coincidenti con tutti gli obblighi previsti nel contratto di mutuo – rendevano specifica e determinata l’obbligazione in relazione alla quale le parti avevano previsto la risoluzione di diritto per effetto dell’operatività della clausola risolutiva espressa. La clausola in oggetto non rinviava a tutte le obbligazioni contenute nel contratto di mutuo, ma alle dichiarazioni non veritiere ed a quelle indicate nella domanda di concessione.
È stato perciò pronunciato il principio di diritto secondo cui per la configurabilità della clausola risolutiva espressa, le parti devono aver previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell’inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate nel contratto o in altro atto o documento alle quali le parti abbiano fatto espresso riferimento, come la dichiarazione di essere nelle condizioni di fruire del mutuo a tasso agevolato o a quelle previste nella domanda di concessione.