ATTUAZIONE DELL’ORDINANZA DI REINTEGRAZIONE NEL POSSESSO
La Corte di cassazione (cfr. sent. n. 13175/2021) ha affrontato il seguente caso: i titolari di una servitù di passaggio sul fondo del vicino esperivano vittoriosamente l’azione di reintegrazione nel possesso. Notificavano così un precetto al vicino, il quale promuoveva altrettanto vittoriosamente l’azione di opposizione al precetto, fondata sul difetto di legittimazione attiva rispetto all’azione esecutiva, a causa dell’intervenuta vendita del bene gravato dalla servitù.
La Suprema Corte, su ricorso dei titolari della servitù, ha rilevato l’errore di diritto insito nell’intera vicenda “esecutiva” dell’ordine di reintegrazione.
L’attuazione forzosa del provvedimento di reintegrazione nel possesso va conseguita esclusivamente ex art. 669-duodecies c.p.c. e quindi con forme diverse dall’esecuzione: si deve, cioè, svolgere nell’ambito dello stesso giudizio possessorio e con le sole forme stabilite dal giudice che lo ha emesso, onde salvaguardare le peculiari esigenze cautelari e conservative che l’hanno determinato, che sono state valutate da quel giudice ed a lui soltanto sono riservate.
I provvedimenti interinali di reintegrazione hanno il carattere della esecutività, ma non danno luogo ad esecuzione forzata, poiché con essi non si realizza un’alternativa tra adempimento spontaneo ed esecuzione forzata, ma un fenomeno intrinsecamente coattivo di realizzazione forzosa che si svolge ex officio iudicis (cfr. Cass. nn. 8581/1994; 481/2003; 7922/2007; 5010/2008; 6621/2008). La loro attuazione deve avvenire senza l’osservanza delle formalità dell’ordinario processo di esecuzione e, quindi, senza preventiva notificazione del precetto.
Diverso è il caso dell’esecuzione della sentenza di merito, che abbia confermato – o più correttamente, assorbito in una pronuncia a cognizione piena – il provvedimento di reintegrazione interinale, condannando il convenuto ad un obbligo di fare, non fare o rilasciare. In questa ipotesi l’esecuzione forzata è ammessa in forma ordinaria, purché in base alla sentenza e non più al precedente interdetto, poiché la sentenza, in quanto tale, costituisce un titolo esecutivo ad ogni effetto e può essere azionata nelle forme del Libro III c.p.c.
In definitiva, la Suprema Corte ha statuito che l’interdetto possessorio, a differenza della sentenza di condanna resa all’esito della successiva fase di merito, non è mai suscettibile di esecuzione, ma soltanto di attuazione ai sensi dell’art. 669-duodecies c.p.c., richiamato dall’art. 703, co. 2 c.p.c. Pertanto, sono inammissibili sia l’attività del beneficiario volta a porlo in attuazione nelle forme previste per l’esecuzione e consistente nell’intimazione di un precetto non previsto dalla legge o dal giudice, sia il dispiegamento di contestazioni mediante opposizione a quest’ultimo. Infatti, entrambi violano la competenza funzionale ed inderogabile del giudice che ha emanato il detto provvedimento possessorio, al quale si deve rivolgere il destinatario della notifica di quell’inammissibile precetto per contestare il diritto di conseguire l’attuazione del provvedimento interdittale.
Avv. Maria Gemma Lazzarotto