ESECUTIVITÀ DELLE SENTENZE DI ACCOGLIMENTO DELL’AZIONE DI RIDUZIONE
Per giurisprudenza costante, l’art. 282 c.p.c., laddove stabilisce che “la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti”, deve essere interpretato restrittivamente. Tale regola si applica solo alle sentenze di condanna e non anche alle sentenze di mero accertamento o costitutive (cfr. Cass., nn. 28508/2018; 1211/2018; 25743/2013).
Quando nella medesima sentenza siano compresenti una statuizione dichiarativa o costitutiva ed una statuizione di condanna, l’immediata esecutività di quest’ultima dipenderà dal tipo di rapporto che la lega alla statuizione dichiarativa o costitutiva.
La Suprema Corte ha distinto quattro possibili tipi di rapporti tra la statuizione di condanna e le altre: a) rapporto di sinallagmaticità, quando il capo condannatorio costituisca un elemento costitutivo delle altre statuizioni, sicché mancando l’esecuzione di quello, non sarebbero applicabili questi (es. condanna al pagamento del prezzo pronunciata a carico del promissario acquirente in una sentenza ex art. 2932 c.c.);
b) rapporto di corrispettività, quando il capo condannatorio, se messo provvisoriamente in esecuzione separatamente dalle altre statuizioni contenute nella sentenza, costringerebbe una delle parti a patire gli effetti sfavorevoli della decisione, senza goderne i benefici pur da essa scaturenti (es. condanna al pagamento di un conguaglio in denaro pronunciata a carico di uno dei condividenti e contenuta nella sentenza dichiarativa dello scioglimento della comunione);
c) rapporto di dipendenza, quando il capo condannatorio è la conseguenza necessaria del capo dichiarativo o costitutivo (es. accoglimento di un’azione revocatoria fallimentare ex art. 67, co. 2 l. fall. con condanna di una banca alla restituzione del pagamento dichiarato inefficace);
d) rapporto di accessorietà, quando il capo condannatoria non incide in alcun modo sul presupposto sul contenuto del capo dichiarativo o costitutivo (es. condanna alle spese di lite).
Solo nelle prime due ipotesi – e non nelle seconde due – il capo condannatorio non è immediatamente esecutivo, nelle altre due sì.
Ai fini del caso deciso dalla Corte di cassazione (cfr. sent. n. 12872/2021), si osserva che l’azione di riduzione richiede al giudice due statuizioni. La prima è sempre uguale, e consiste nell’accertamento costitutivo della avvenuta lesione della quota di legittima.
La seconda può invece variare, a seconda del modo in cui si reintegra la legittima. Se la reintegra richiedesse la divisione dei beni ereditari, ed il giudice condannasse uno dei condividenti al pagamento d’un conguaglio in denaro, tale capo sarebbe in rapporto di corrispettività rispetto alla pronuncia di divisione, e non sarebbe immediatamente eseguibile. Se invece la reintegra richiedesse unicamente il pagamento da parte del donatario del controvalore della quota di legittima, ex art. 560 c.c., ed il giudice lo condannasse al relativo pagamento, tale capo sarebbe in rapporto di dipendenza rispetto alla pronuncia di riduzione, e sarebbe immediatamente eseguibile.
La Corte di cassazione ha così affermato il principio di diritto, secondo cui la pronuncia di condanna contenuta nella sentenza di accoglimento della domanda di riduzione della quota di legittima non è immediatamente eseguibile quando rappresenti il conguaglio di una operazione divisionale; è invece immediatamente eseguibile quando sia stata pronunciata senza necessità di alcuna divisione, ai sensi dell’art. 560, co. 2-3 c.c.
Avv. Maria Gemma Lazzarotto