8:30 - 12:30 / 15:00 - 18:30

Si riceve su appuntamento

0424 234928 - 0424 529478

Facebook

Linkedin

Instagram

 

L’AZIONE INDIVIDUALE DEL SOCIO CONTRO L’AMMINISTRATORE DI UNA SOCIETÀ DI PERSONE

ACTA Bassano > Senza categoria  > L’AZIONE INDIVIDUALE DEL SOCIO CONTRO L’AMMINISTRATORE DI UNA SOCIETÀ DI PERSONE

L’AZIONE INDIVIDUALE DEL SOCIO CONTRO L’AMMINISTRATORE DI UNA SOCIETÀ DI PERSONE

La Corte di cassazione (cfr. ord. n. 11223/2021) ha affrontato il seguente caso: i soci accomandanti di minoranza di una società in accomandita semplice promuovevano avverso il socio accomandatario un’azione di risarcimento dei danni derivante dalla mancata distribuzione degli utili dovuta alla sostanziale incapienza dell’attivo societario, provocata dall’asserita mala gestio che addebitavano al socio amministratore.

In tema di società di persone, la Suprema Corte ha affermato che, da un lato, legittimata ad esperire l’azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori ex art. 2260 c.c. è esclusivamente la società in persona del nuovo amministratore o del liquidatore; dall’altro, al socio o al terzo direttamente danneggiato da un atto colposo o doloso dell’amministratore, deve in ogni caso essere riconosciuta l’azione individuale di responsabilità in applicazione analogica dell’art. 2395 c.c. (cfr. Cass., nn. 2872/1992; 12772/1995).

La natura extracontrattuale ed individuale dell’azione del socio, fondata sull’art. 2043 c.c. ed in applicazione analogica dell’art. 2395 c.c., esige che il pregiudizio non sia il mero riflesso dei danni eventualmente recati al patrimonio sociale, ma si tratti di danni direttamente causati al socio come conseguenza immediata del comportamento degli amministratori (cfr. Cass., n. 16416/2007).

Se l’amministratore non presenta il rendiconto, nelle società di persone il socio non percepisce gli utili; nelle società di capitali occorre una delibera assembleare che ne autorizzi la distribuzione. Se invece vi è l’approvazione del rendiconto, nelle società di persone l’art. 2262 c.c. prevede che ciascun socio ha diritto alla divisione ed alla distribuzione degli utili; nelle società di capitali, occorre la previa deliberazione assembleare ex art. 2433 c.c., che, preso atto della sussistenza di utili nel bilancio, ne autorizzi la distribuzione.

Ne consegue che il diritto agli utili per il socio di società personale è subordinato alla sola approvazione del rendiconto, e quindi coerentemente la lesione di detto diritto può essere fatta valere dal socio come danno diretto ed immediato, proprio in quanto conseguente al mancato assolvimento da parte del socio amministratore dello specifico obbligo di distribuzione degli utili, ovviamente ove sussistenti. Diverso è il caso in cui il socio fa valere in giudizio la mancata percezione degli utili come derivante da diversi comportamenti di gestione tenuti dall’amministratore, dato che in tali ipotesi il danno lamentato viene a configurarsi quale conseguenza del danno arrecato alla società e solo in seconda e indiretta battuta patito dal socio.

La Suprema Corte ha perciò affermato che il principio secondo cui l’azione individuale del socio nei confronti dell’amministratore di una società non è esperibile quando il danno lamentato costituisca solo il riflesso del pregiudizio al patrimonio sociale, arg. ex art. 2395 c.c., trova applicazione in via analogica anche nelle società di persone.

Avv. Maria Gemma Lazzarotto

No Comments

Leave a Comment