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ASSICURAZIONE SULLA VITA: cosa succede se muore il beneficiario?

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ASSICURAZIONE SULLA VITA: cosa succede se muore il beneficiario?

La Corte di cassazione (cfr. sent. n. 9948/2021) ha affrontato il caso di un sacerdote che stipulava un’assicurazione sulla vita a beneficio della perpetua, con indicazione irrevocabile. Dopo la morte della perpetua, il sacerdote revocava la sua designazione. La Corte d’appello riteneva che, poiché al momento del sorgere del credito di indennizzo (la morte del sacerdote) la beneficiaria era premorta, i beneficiari dovevano individuarsi negli eredi del sacerdote stesso e non della perpetua.

La Suprema Corte ha ricordato che nel contratto di assicurazione per il caso di morte, il beneficiario designato acquista un “diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione” (art. 1920, co. 3 c.c.). L’art. 1920 c.c. fa discendere l’acquisto del diritto da parte del terzo non tanto dalla stipula del contratto, bensì dalla designazione del beneficiario e dall’accettazione da parte di quest’ultimo, a differenza di quanto previsto con riferimento al contratto a favore del terzo. Tali dichiarazioni, inoltre, debbono essere comunicate all’assicuratore, ai fini dell’opponibilità della designazione.

La giurisprudenza ha escluso la funzione indennitaria dell’assicurazione sulla vita, evidenziandone la normale finalità di risparmio o di capitalizzazione (cfr. Cass., n. 12261/2016). Tale contratto può anche assolvere altre finalità concrete, come la garanzia, la previdenza, la liberalità.

Una volta stipulato il contratto di assicurazione sulla vita, in capo al disponente è data solo la facoltà di revocare, anche per via testamentaria, la designazione del terzo beneficiario, nonostante il terzo abbia dichiarato di volerne beneficiare (art. 1921, co. 1 c.c.). Ai sensi del successivo comma 2, è prevista la rinuncia preventiva a detta facoltà accompagnata dalla dichiarazione del beneficiario di volerne profittare, con comunicazione per iscritto da inviarsi all’assicuratore (nel caso odierno, la prima designazione del sacerdote era qualificata come irrevocabile, perciò la successiva revoca era inefficace). La rinuncia al potere di revoca è un negozio inter vivos post mortem che non infrange il divieto dei patti successori, poiché si verifica l’immediata costituzione del diritto in capo al beneficiario.

Ai fini del caso di specie, l’art. 1412, co. 2 c.c., in base al quale, con riferimento al contratto a favore del terzo, la prestazione al terzo, dopo la morte dello stipulante, deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo se questi premuore allo stipulante, purché il beneficio non sia revocato o lo stipulante non abbia disposto diversamente, si applica anche al contratto di assicurazione sulla vita. Nel detto contratto la morte del disponente non è evento condizionante la nascita del diritto alla prestazione, ma evento che determina solo la sua esigibilità (in questo caso, a favore degli eredi della perpetua premorta), e ciò a prescindere dal motivo intuitu personae o previdenziale sottostante alla designazione del beneficiario.

Avv. Maria Gemma Lazzarotto

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