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PROVVEDIMENTI DE POTESTATE E CONTRADDITTORIO CON I FIGLI

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PROVVEDIMENTI DE POTESTATE E CONTRADDITTORIO CON I FIGLI

La Corte di cassazione (ord. n. 8627/2021) ha affrontato il caso di due genitori che chiedevano la riforma del decreto del Tribunale per i minorenni (poi confermato in sede di reclamo presso la Corte d’appello), con cui si disponeva l’affidamento di due figlie al servizio sociale ed il collocamento della terza presso la zia materna, stabilendo particolari prescrizioni nell’interesse delle minori.

Vengono in rilievo i cd. provvedimenti de potestate, concernenti i diritti e i doveri dei genitori nei confronti dei figli: a seguito della riforma del 2012-3, si deve però fare riferimento non più alla potestà, bensì alla responsabilità genitoriale.

È competente il Tribunale per i minorenni (art. 38 disp. att. c.c.), il quale può adottare i seguenti provvedimenti, connotati dalla clausola “rebus sic stantibus”:

– la decadenza dalla responsabilità genitoriale, quando il genitore violi o trascuri i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri, con grave pregiudizio per il figlio, in caso disponendo l’allontanamento del figlio ovvero del genitore (art. 330 c.c.), con possibilità di reintegrazione nella responsabilità genitoriale ove siano cessate le ragioni della decadenza e sia escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio (art. 332 c.c.);

– ogni provvedimento conveniente, sempre revocabile, nel caso in cui la condotta del genitore non sia tale da comportare la decadenza, ma sia comunque pregiudizievole per il figlio, con eventuale allontanamento del figlio ovvero del genitore (art. 333 c.c.).

Per completezza, si dà anche conto dei provvedimenti concernenti l’amministrazione e l’usufrutto legale del patrimonio dei figli minori. Il Tribunale per i minorenni può fissare le condizioni cui i genitori devono attenersi nell’amministrazione del patrimonio del minore, in caso di mala gestio, con eventuale rimozione dall’amministrazione stessa o privazione in tutto o in parte dell’usufrutto legale. In caso sia disposta la rimozione di entrambi i genitori, l’amministrazione è affidata ad un curatore (art. 334 c.c.). È possibile la riammissione all’amministrazione e/o all’usufrutto legale, quando sono cessate le condizioni che avevano provocato il provvedimento (art. 335 c.c.).

La Corte ha stabilito che nei giudizi riguardanti l’adozione di provvedimenti limitativi, ablativi o restitutivi della responsabilità genitoriale, riguardanti entrambi i genitori, l’art. 336, co. 4 c.c., come modificato dall’art. 37, co. 3 l. 149/2001, richiede la nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c., ove non sia stato nominato un tutore provvisorio, sussistendo un conflitto d’interessi verso entrambi i genitori. Ne consegue che, nell’ipotesi in cui non si sia provveduto a tale nomina, il procedimento deve ritenersi nullo ex art. 354, co. 1 c.p.c., con rimessione della causa al primo giudice perché provveda all’integrazione del contraddittorio (cfr. Cass., n. 5256/2018).

Avv. Maria Gemma Lazzarotto

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