IL CONSENSO INFORMATO E LA SUA OMESSA INFORMAZIONE: DANNI RISARCIBILI
La Corte di cassazione (ord. n. 7385/2021) ha affrontato il caso di due genitori che chiedevano la condanna della struttura ospedaliera al risarcimento dei danni derivanti dalla nascita della figlia con gravi patologie, per violazione del diritto all’autodeterminazione, non avendo diagnosticato in tempo la malattia al fine di permettere una decisione sull’interruzione di gravidanza.
In simili fattispecie, il giudice è tenuto a svolgere un giudizio comparativo tra la situazione verificatasi in seguito all’omessa informazione e quella che si sarebbe avuta se la gestante fosse stata posta nelle condizioni di autodeterminarsi: non si dà risarcimento ove non sia dato scorgere alcun tipo di pregiudizio al di là della mera privazione del diritto di scegliere fine a se stessa e/o la lesione subita non possa di per sé raggiungere un sufficiente livello di offensività.
Se invece il diritto all’autodeterminazione procreativa risulti il presupposto per il compimento di una pluralità di altre possibili, scelte che l’omessa informazione ha impedito venissero assunte, cioè costituisca l’antecedente causale di scelte o di mancate scelte foriere di conseguenze pregiudizievoli e la lesione lamentata incida il diritto oltre una soglia minima, causando un danno connotato dal requisito della gravità, si ha diritto al risarcimento.
La consulenza diagnostica – specie se prenatale – è il presupposto causale plurifunzionale di una serie di conseguenze non circoscritte alla dimensione terapeutica in senso stretto. La conoscenza delle condizioni di salute del feto si pone quale antecedente causale di una serie di altre scelte di natura esistenziale, familiare, non solo terapeutica per l’interruzione della gravidanza.
In realtà, l’omessa informazione è solo in poche occasioni premessa causale della lesione del diritto alla salute: ad esempio, nel caso in cui l’insuccesso della prestazione medica derivi dalla mancata acquisizione di informazioni rilevanti circa la salute del paziente (es. un’allergia), che, se possedute, avrebbero orientato altrimenti le decisioni terapeutiche, risparmiando sofferenze e dolore alla vittima (cfr. Cass., n. 16892/2019).
In generale, l’omessa informazione è foriera di un danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. (cfr. Cass., nn. 11749/2018; 20885/2018; 28985/2019), purché il danno lamentato sia causalmente collegato all’omessa informazione e varchi la soglia della gravità dell’offesa, secondo i canoni delineati dalle cd. sentenze di San Martino. Il danneggiato deve dimostrare che l’inadempimento dell’obbligo di informazione è in relazione causale diretta con la compromissione dell’interesse giuridico che si assume leso, posto che “il diritto di autodeterminazione si impregna di ciò che protegge ed il senso che la sua violazione acquista sul piano del danno è pari al senso che il diritto assume per colui che ne fa esercizio” (cfr. Cass., n. 19199/2018).
Una volta dimostrata da parte dei ricorrenti la ricorrenza della lesione del diritto di prepararsi al trauma della nascita di una figlia affetta da gravi patologie, causalmente imputabile all’inadempimento informativo, risulta accertata la lesione di un interesse che aveva la duplice caratteristica di essere esterno alla prestazione diagnostica in senso stretto, ma interno al perimetro degli interessi direttamente soddisfacibili in virtù della prestazione medesima rimasta poi inadempiuta, cosicché il risarcimento è dovuto.
Avv. Maria Gemma Lazzarotto