CONTO COINTESTATO TRA I CONIUGI: DI CHI SONO I SOLDI?
La Corte di cassazione (ord. n. 4838/2021) ha offerto una ricognizione dei principi che regolano la cointestazione di un conto corrente tra i coniugi: è frequente, infatti, che a seguito della crisi del rapporto coniugale sorga controversia sulla titolarità delle somme ivi depositate.
Nella presente materia, è centrale distinguere i rapporti tra i correntisti e la banca, dai rapporti interni tra i contitolari del conto.
La prima ipotesi è regolata dall’art. 1854 c.c., secondo cui “nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto”. La seconda segue i precetti dell’art. 1298, co. 2 c.c., per cui “le parti di ciascuno [condebitore o concreditore solidale] si presumono uguali, se non risulta diversamente”.
La cointestazione di un conto corrente tra coniugi attribuisce agli stessi, ex art. 1854 c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni, e fonda una presunzione relativa di contitolarità dell’oggetto del contratto. Tale presunzione dà luogo ad una inversione dell’onere probatorio, che può essere superata attraverso presunzioni semplici – purché gravi, precise e concordanti – dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa (cfr. Cass., n. 18777/2015). Pertanto, ove il saldo attivo del conto cointestato a due coniugi risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno soltanto di essi, si deve escludere che l’altro coniuge, nel rapporto interno, possa avanzare diritti sul saldo medesimo (cfr. Cass., nn. 3248/1989; 4066/2009).
Nei rapporti interni, ai sensi dell’art. 1298, co. 2 c.c., debito e credito solidale si dividono in quote uguali, solo se non risulti diversamente. Perciò si deve escludere che, ove il saldo attivo derivi dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, l’altro possa, nel rapporto interno, avanzare pretese su tale saldo. Inoltre, anche ove non si ritenga superata la detta presunzione di parità delle parti, nei rapporti interni ciascun cointestatario, anche se ha facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, non può disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell’altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all’intero svolgimento del rapporto (cfr. Cass., n. 77/2018).
Avv. Maria Gemma Lazzarotto