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CATTIVI PAGATORI E CENTRALE RISCHI: come funziona?

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CATTIVI PAGATORI E CENTRALE RISCHI: come funziona?

La Corte di cassazione (ord. n. 3130/2021) ha spiegato i criteri di legittimità delle segnalazioni di insoluti o sofferenze, da parte delle banche e degli intermediari finanziari, alla banca dati denominata Centrale dei Rischi gestita dalla Banca d’Italia (cd. servizio di centralizzazione dei rischi).

La normativa, stratificatasi nel tempo, vede come principali fonti:

– il d.lgs. 385/1993 (T.U.B.), che ha attribuito alla Banca d’Italia il potere di emanare, su conforme deliberazione del Comitato interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR), disposizioni di carattere generale nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari, aventi a oggetto “il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni”;

– la deliberazione del CICR del 29 marzo 1994, con la quale è stato affidato alla Banca d’Italia il servizio di centralizzazione dei rischi creditizi, e le è stato conferito il potere di determinare le modalità con cui gli enti erogatori di credito debbono comunicare periodicamente l’esposizione nei confronti dei propri affidati;

– le successive istruzioni e circolari emanate dalla Banca d’Italia, ed in particolare le “Istruzioni per gli intermediari creditizi” di cui alla Circolare della Banca d’Italia 11 febbraio 1991 n. 139, più volte modificata, da ultimo con il 19° Aggiornamento, in vigore dal 1° marzo 2020.

Le suddette Istruzioni costituiscono da tempo il corpus centrale della disciplina, poiché dettano i principi e le regole operative per la segnalazione da parte degli intermediari finanziari.

La Corte di cassazione ha più volte stabilito che non è consentito agli intermediari creditizi segnalare il proprio debitore alla Centrale rischi, sol perché inadempiente. La segnalazione presuppone che l’intermediario abbia invece riscontrato “una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d’insolvenza” (ex multis, sent. n. 15609/2014).

Per stabilire se una banca abbia correttamente o meno segnalato alla Centrale dei Rischi l’inadempimento di una obbligazione del cliente, non è sufficiente valutare ex post se, all’esito del giudizio tra banca e cliente, le eccezioni da questi frapposte all’adempimento dei propri obblighi si siano rivelate infondate. Invece, è necessario stabilire, con valutazione ex ante, se al momento in cui il cliente ha rifiutato l’adempimento delle proprie obbligazioni i motivi del rifiuto apparissero oggettivamente non infondati, e prospettati in buona fede. L’onere della relativa prova grava su chi domanda il risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi.        

Avv. Maria Gemma Lazzarotto

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