IL DIRITTO AUTODETERMINATO DI SERVITÙ
La Corte di cassazione (sent. n. 2124/2021) ha deciso la seguente controversia: una società citava in giudizio i due privati confinanti con un’actio negatoria servitutis; i privati avanzavano domanda riconvenzionale di accertamento di servitù di passaggio acquisita per usucapione. La sentenza passata in giudicato dichiarava la libertà del fondo e rigettava la domanda riconvenzionale. I due medesimi privati agivano a loro volta con una domanda di costituzione di servitù coattiva di passaggio pedonale e con mezzi motorizzati. Arrivati in grado d’appello, la Corte accoglieva l’eccezione di precedente giudicato sulla libertà del fondo sollevata dalla società.
La Suprema Corte ha riformato la sentenza d’appello, accogliendo il ricorso dei privati.
La proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei cd. diritti autodeterminati, che si identificano in base alla sola indicazione del loro contenuto e non per il titolo che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non assolve ad una funzione di specificazione della domanda o dell’eccezione, ma è necessaria ai soli fini della prova (cfr. Cass., nn. 11521/1999, 3192/2003, 12607/2010, 23851/2010, 26009/2010, 40/2015).
Qualora sia proposta una domanda di accertamento o di condanna, relativa ad uno dei suindicati diritti, sulla base di un determinato fatto costitutivo, e questa venga rigettata per ragioni inerenti al fatto costitutivo dedotto, l’accertamento con efficacia di giudicato dell’inesistenza del diritto stesso preclude la possibilità di far valere “ex novo” il medesimo diritto sulla base di un diverso titolo di acquisto.
Tuttavia, la preclusione del giudicato che abbia negato la sussistenza del diritto reale di servitù non opera in ordine alla domanda di costituzione di servitù coattiva ex art. 1052 c.c., in quanto fondata su “causa petendi” e “petitum” diversi da quelli dell’azione confessoria o negatoria e diretta alla pronuncia di una sentenza costitutiva (cfr. Cass., nn. 1682/1991; 19758/2011). La servitù coattiva di passaggio prende vita attraverso la sentenza costitutiva, previa verifica nell’attualità della sussistenza dei presupposti di legge (cioè l’interclusione, anche solo funzionale).
Pertanto, la Corte di cassazione ha affermato che l’appartenenza del diritto di servitù ai diritti autodeterminati non preclude, dopo che sia passata in giudicato la sentenza che accerti la libertà del fondo, la proposizione di una domanda volta alla costituzione giudiziale, in presenza di attualità dei presupposti di legge, di una servitù coattiva di passaggio.
Avv. Maria Gemma Lazzarotto