CHI PAGA LE SPESE PROCESSUALI DEL TERZO CHIAMATO IN GARANZIA?
La Corte di cassazione (ord. n. 511/2021) ha ricostruito le regole per addossare il pagamento delle spese processuali del terzo chiamato in garanzia, nelle diverse ipotesi di soccombenza.
Si consideri lo scenario in cui la domanda attorea venga rigettata, ma si riconosca che in caso di diverso esito la chiamata del terzo ad opera del convenuto sarebbe stata strategicamente corretta. In questo caso, in tema di spese giudiziali sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta rigettata la domanda principale, il relativo onere va posto a carico dell’attore-parte soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, in applicazione del principio di causalità, e ciò anche se l’attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo (cfr. Cass., n. 2492/2016).
Diverso è il caso in cui la chiamata del terzo da parte del convenuto – a prescindere dalla fondatezza o no della domanda attorea – si riveli manifestamente infondata. In tale ipotesi, si deve applicare il principio di soccombenza nel rapporto processuale instauratosi tra convenuto e terzo chiamato, anche quando l’attore sia, a sua volta, soccombente nei confronti del convenuto chiamante, atteso che quest’ultimo sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale (cfr. Cass., nn. 10070/2017; 8363/2010; 12235/2003).
Infine, si consideri l’eventualità che la domanda attorea risulti fondata (anche parzialmente), mentre si riveli infondata la domanda di garanzia del convenuto nei confronti del terzo chiamato. Si applicherà il diverso principio per cui le spese processuali sostenute dal chiamato in causa debbono essere rifuse (salva l’ipotesi di compensazione integrale) dalla parte soccombente, e quindi da quella che ha azionato una pretesa rivelatasi infondata o ha resistito ad una pretesa rivelatasi fondata, in questo caso il convenuto. Ne consegue che l’attore, il quale abbia visto accolta la propria domanda contro almeno uno dei convenuti, non può essere condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute dal terzo chiamato in causa, laddove venga rigettata la domanda di manleva formulata dal convenuto nei confronti del chiamato (cfr. Cass. n. 5262/2001).
Avv. Maria Gemma Lazzarotto