DECRETO INGIUNTIVO OPPOSTO E MEDIAZIONE: SU CHI INCOMBE L’OBBLIGO DI INTRODURLA?
La Corte di cassazione (ord. n. 159/2021) ha dato continuità all’orientamento espresso dalle Sezioni Unite (sent. n. 19596/2020), secondo cui nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ex art. 5, co. 1-bis d.lgs. 28/2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo.
Tali conclusioni si appoggiano su una pluralità di argomenti.
Quanto all’elemento letterale (artt. 4, co. 2 e 5, co. 1-bis d.lgs. cit.), la parte che intende agire in giudizio è tenuta ad esperire il procedimento di mediazione attraverso una istanza che, tra le altre cose, deve indicare specificamente “l’oggetto e le ragioni della pretesa”, perciò è l’attore in senso sostanziale (creditore) la parte più idonea ad esporre tali ragioni. Il tentativo di mediazione produce altresì un effetto interruttivo della prescrizione analogo a quello prodotto dalla domanda, risultando quindi coerente ritenere coincidente la parte attrice in senso sostanziale con quella che presenta l’istanza di mediazione.
Passando ora all’elemento logico-sistematico, va premesso che la Corte costituzionale guarda con sfavore l’effetto decadenziale dall’azione giudiziaria per omesso esperimento di forme di accesso alla giurisdizione, stante il principio supremo dell’ordinamento repubblicano del diritto di agire e difendersi in giudizio ex artt. 24 e 111 Cost. La finalità deflattiva da riconoscere al sistema della mediazione non può comportare il sacrificio del diritto di difesa in favore del principio di efficienza e ragionevole durata del processo. Inoltre, non sarebbe possibile assimilare il dato normativo per cui l’inerzia dell’opponente è sanzionata dall’art. 647 c.p.c. con l’esecutività del decreto, all’ipotesi interpretativa in cui l’opponente stesso, notificando l’atto di opposizione e costituendosi tempestivamente in giudizio, e dunque pure avendo manifestato ritualmente di volere contestare la pretesa, riceverebbe la medesima sanzione per non aver proceduto al tentativo di mediazione.
In effetti, se si addossasse all’opponente la sanzione per inosservanza della condizione di procedibilità si avrebbe la definitiva irrevocabilità del decreto ingiuntivo; se invece la si facesse gravare sull’opposto, la conseguenza sarebbe la mera revoca del decreto ingiuntivo, che non preclude la possibilità di una nuova richiesta e l’emissione di un nuovo decreto.
Quest’ultima soluzione è quella privilegiata dalla Suprema Corte.
Avv. Maria Gemma Lazzarotto