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NON È UNA BUONA IDEA SPEDIRE UN ASSEGNO PER POSTA ORDINARIA…

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NON È UNA BUONA IDEA SPEDIRE UN ASSEGNO PER POSTA ORDINARIA…

La Corte di cassazione (ord. 30063/2020) ha deciso la seguente controversia: una compagnia assicurativa, dovendo corrispondere un assegno non trasferibile, decideva di spedirlo al beneficiario mediante posta ordinaria. L’assegno veniva consegnato ad un terzo estraneo, che procedeva illegittimamente all’incasso dell’assegno. La Corte d’appello addossava l’intera colpa alle Poste, le quali ricorrevano per cassazione invocando il concorso di colpa del mittente, per aver scelto un metodo poco sicuro di spedizione.

L’eccezione delle Poste sosteneva l’applicazione dell’art. 1227, co. 1 cod.civ., a mente del quale il concorso di colpa del danneggiato nella causazione materiale dell’evento dannoso comporta la proporzionale riduzione del risarcimento da riconoscere, secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze derivatene.

Poiché il Codice civile non spiega il metodo di accertamento del nesso di causalità tra un fatto e un evento, la giurisprudenza ritiene di poter ricorrere ai principi ex artt. 40 e 41 cod.pen., in virtù dei quali un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della condicio sine qua non), nonché dal criterio della cd. causalità adeguata, sulla base del quale, all’interno di una serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano, ad una valutazione ex ante, del tutto inverosimili.

Nel caso di specie, è stato riconosciuto che le modalità prescelte per la trasmissione dell’assegno spiegavano un’efficienza causale nei confronti della sottrazione di un assegno non trasferibile non consegnato direttamente al prenditore e della successiva riscossione da parte del non legittimato.

La scelta di avvalersi della posta ordinaria per la trasmissione dell’assegno al beneficiario, pur in presenza di altre forme di spedizione, ben più tutelate dai regolamenti postali (posta raccomandata o assicurata) o di strumenti di pagamento ben più moderni e sicuri (quali il bonifico bancario o il pagamento elettronico), si traduce nella consapevole assunzione di un rischio da parte del mittente, che non può non costituire oggetto di valutazione ai fini dell’individuazione della causa dell’evento dannoso (cfr. Cass., SS.UU., nn. 9769, 9770 e 10079 del 2020).

In conclusione, è stato riconosciuto il concorso di colpa della mittente compagnia assicurativa, per essersi esposta volontariamente ad un rischio superiore, nel decidere di spedire un assegno via posta ordinaria.

Ci si permette di sorridere, di fronte all’idea che Poste italiane s.p.a. possa difendersi (e vincere) in giudizio, invocando la scarsa garanzia di consegna con cui gestisce la spedizione in forma ordinaria.

Avv. Maria Gemma Lazzarotto

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