E SE NEL TESTAMENTO SI DICHIARA CHE PARTE DEL BENE E’ DI TERZI?
La Corte di cassazione (cfr. ord. n. 26988/2020) ha deciso la seguente controversia: una donna lasciava scritto nel testamento che l’abitazione a sé intestata in realtà apparteneva per il 50% al compagno con cui aveva convissuto per oltre 32 anni e che tale immobile era stato ristrutturato con gli apporti di entrambi i conviventi. La Corte d’appello qualificava questa dichiarazione come attribuzione della comproprietà dell’immobile al compagno.
La Corte di cassazione l’ha invece riqualificata come patto fiduciario.
Sulla validità dell’intestazione fiduciaria si sono soffermate le Sezioni Unite, con la recente sent. 06 marzo 2020, n. 6459.
Le Sezioni Unite hanno inquadrato il patto fiduciario nella figura del mandato senza rappresentanza (cfr. Cass., n. 10633/2014), cosicché anche per la validità dal pactum fiduciae prevedente l’obbligo di ritrasferire al fiduciante il bene immobile intestato al fiduciario per averlo questi acquistato da un terzo, non è richiesta la forma scritta ad substantiam, trattandosi di atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario che dà luogo ad un assetto di interessi che si esplica esclusivamente sul piano obbligatorio.
È l’accordo concluso verbalmente la fonte dell’obbligo del fiduciario di procedere al successivo trasferimento al fiduciante, anche quando il diritto acquistato dal fiduciario per conto del fiduciante abbia natura immobiliare. Se le parti non hanno formalizzato il loro accordo fiduciario in una scrittura, potrà porsi un problema di prova, non di validità del pactum.
La dichiarazione unilaterale scritta dal fiduciario, ricognitiva dell’intestazione fiduciaria dell’immobile – e promissiva del suo ritrasferimento al fiduciante – non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma, rappresentando una promessa di pagamento, ha soltanto effetto confermativo del preesistente rapporto nascente dal patto fiduciario, realizzando ex art. 1888 c.c. un’astrazione processuale della causa, con conseguente esonero a favore del fiduciante, destinatario della contra se pronuntiatio, dell’onere della prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria.
Nel caso di specie, la dichiarazione testamentaria non consente di affermare che il 50% dell’immobile appartenesse al compagno, in quanto la dichiarazione unilaterale scritta dal fiduciario, anche se contenuta in un atto mortis causa, non costituisce autonoma fonte di obbligazione.
Ne consegue che il bene rimane nella proprietà del de cuius ma il fiduciante, sulla base dell’atto ricognitivo del pactum fiduciae, può avvalersi della presunzione iuris tantum. Si verifica, pertanto, un’inversione dell’onere della prova ed il fiduciario o il suo avente causa, che intende contrastare il contenuto di tale dichiarazione, assume l’onere di dare l’eventuale prova contraria dell’esistenza, validità, efficacia, esigibilità o non avvenuta estinzione del pactum.
Avv. Maria Gemma Lazzarotto