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MA COS’E’ DAVVERO UN TESTAMENTO?

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MA COS’E’ DAVVERO UN TESTAMENTO?

La Corte di cassazione (cfr. ord. n. 26988/2020) ha offerto una pregevole ricostruzione dell’istituto del testamento.

Perché un atto possa qualificarsi come testamento, pur non essendo necessario l’uso di formule sacramentali, è necessario riscontrare in modo univoco dal suo contenuto che si tratti di atto di ultima volontà.

La qualità di atto mortis causa deve essere accertata prioritariamente rispetto ad ogni altra questione, cosicché non ci si può addentrare nell’interpretazione dell’atto se neppure appare oggettivamente configurabile una volontà testamentaria nelle espressioni adottate all’interno della scrittura da esaminare. Ad esempio, in materia di testamento olografo, occorre accertare se l’estensore abbia avuto la volontà di creare quel documento che si qualifica come testamento, nel senso con esso si sia inteso porre in essere una disposizione di ultima volontà (cfr. Cass., n. 8490/2012).

Il testamento, quale atto di ultima volontà con cui si dispone delle proprie sostanze o di parte di esse per quando il testatore avrà cessato di vivere, pur avendo un contenuto tipico, può contenere negozi diversi con contenuto patrimoniale, che produrranno effetto secondo le regole del negozio che si intende compiere. Si tratta di negozi, aventi contenuto tipico o atipico, diversi dall’istituzione di erede o di legato, che hanno efficacia negli atti inter vivos come ad es. il riconoscimento di debito o la rinuncia all’esercizio di un diritto.

L’art. 587, co. 2 c.c., ammette che, nei casi previsti dalla legge, il testamento possa contenere anche disposizioni non patrimoniali, con l’unico limite della meritevolezza degli interessi perseguiti.

La causa testamentaria è quindi connotata da particolare ampiezza ed assolve alla funzione di autoregolamentare gli interessi ed i rapporti della persona a seguito della sua morte da un punto di vista patrimoniale e non patrimoniale, con il limite della meritevolezza dei medesimi e della causa lecita.

La giurisprudenza ha ammesso anche la validità della clausola di diseredazione, con cui il de cuius esclude dalla propria successione legittima alcuni dei successibili, restringendola così ai non diseredati. Detta clausola costituisce espressione di un regolamento di rapporti patrimoniali, rientrante nel contenuto tipico dell’atto di ultima volontà e volta ad indirizzare la concreta destinazione post mortem delle proprie sostanze, senza che per diseredare sia necessario procedere ad una positiva attribuzione di bene ovvero fornire la prova di un’implicita istituzione (cfr. Cass., n. 8352/2012).

Infine, la revocabilità è altra condizione indefettibile perché un atto abbia valore di testamento, in quanto assicura la libertà del soggetto di regolare i propri rapporti patrimoniali e non patrimoniali per il tempo in cui avrà cessato di vivere in modo personalissimo ed unilaterale. Ogni eventuale accordo teso a “tenere fermo” un testamento, costituirebbe patto successorio vietato ex art. 458 c.c.

Avv. Maria Gemma Lazzarotto

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