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POSSIAMO DIVENTARE EREDI…SENZA SAPERLO! Qualche chiarimento sulla accettazione tacita dell’eredità

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POSSIAMO DIVENTARE EREDI…SENZA SAPERLO! Qualche chiarimento sulla accettazione tacita dell’eredità

La Corte di cassazione (cfr. ord. n. 20878/2020) ha esaminato il caso di un uomo che veniva raggiunto da 70 sanzioni amministrative pecuniarie per essere entrato in ZTL senza autorizzazione. Egli si difendeva dicendo che le violazioni non erano state da lui commesse, che il veicolo apparteneva alla madre defunta e che egli aveva rinunciato alla sua eredità. Il Comune ribatteva che egli aveva pagato una delle sanzioni, con ciò integrando un’accettazione tacita dell’eredità.

La Suprema Corte ha chiarito preliminarmente che non possono costituire accettazione tacita dell’eredità gli atti di natura meramente conservativa che il chiamato può compiere anche prima dell’accettazione, ex art. 460 c.c.

Per aversi accettazione tacita dell’eredità, è necessaria la compresenza di due requisiti:

1) l’atto sia compiuto dal chiamato all’eredità con l’implicita volontà di accettarla;

2) si tratti di un atto che egli non avrebbe diritto di porre in essere se non nella qualità di erede.

Il pagamento di un debito del de cuius, che il chiamato all’eredità effettui con denaro proprio, non è un atto dispositivo e comunque suscettibile di menomare la consistenza dell’asse ereditario, cioè tale che solo l’erede abbia diritto di compiere. In esso, pertanto, difetta il secondo dei suddetti requisiti, richiesti in via cumulativa e non disgiuntiva per l’accettazione tacita (cfr. Cass., nn. 497/1965; 3492/1974; 14666/2012; 16315/2016; 17535/2016).

Nel caso di specie, il pagamento di una delle “multe” (per usare il gergo di tutti i giorni) non può essere ritenuto accettazione tacita dell’eredità, trattandosi di un atto meramente conservativo, essendo ammesso dall’art. 1180 c.c. l’adempimento del terzo.

La cosa interessante della vicenda concreta è che le infrazioni da cui scaturivano le sanzioni erano commesse dopo l’apertura della successione (sarebbe a dire, quando la madre era già morta), ma prima della rinuncia all’eredità da parte del figlio.

La Suprema Corte, perciò, ha chiarito che le sanzioni non avrebbero mai potuto essere considerate debiti ereditari, ma al più – sussistendo la responsabilità per le violazioni amministrative – debiti dell’erede “iure proprio”, il cui adempimento non può indurre a ravvisare un’ipotesi di accettazione tacita.

Per completezza, si osserva che il disposto dell’art. 521 c.c., rubricato “retroattività della rinunzia”, espressamente prevede che chi rinunzia all’eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato.

Avv. Maria Gemma Lazzarotto

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