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IL CRITERIO DI RIPARTO DELLE SPESE CONDOMINIALI SI PUÒ MODIFICARE SOLO ALL’UNANIMITÀ

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IL CRITERIO DI RIPARTO DELLE SPESE CONDOMINIALI SI PUÒ MODIFICARE SOLO ALL’UNANIMITÀ

Come regola generale, in base all’art. 1123, co. 1 c.c., le spese condominiali sono legittimamente ripartite in base al valore millesimale delle singole unità immobiliari servite, che ne consente il riparto in proporzione ad esso (cfr. Cass., n. 22573/2016).

La medesima norma, però, afferma che tale criterio può essere derogato in base ad una “diversa convenzione”.

In merito, la Corte di cassazione ha stabilito che le delibere dell’assemblea con le quali si voglia modificare il generale criterio di riparto delle spese condominiali devono essere adottate all’unanimità, a pena di nullità (cfr. Cass., n. 16531/2020).

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha dichiarato la nullità di una delibera dell’assemblea condominiale, adottata a maggioranza, con la quale si intendeva ripartire le spese di riparazione del citofono in parti uguali tra tutti i condomini, a prescindere dai millesimi di ciascuno.

L’ipotesi di nullità delle delibere qui esaminata può essere fatta valere dallo stesso condòmino che abbia partecipato all’assemblea, persino se ha votato a favore della delibera, e non trova applicazione il termine di impugnazione di 30 giorni previsto dall’art. 1137 c.c.

L’unanimità si giustifica in base al fatto che la modifica del criterio di riparto delle spese condominiali viene ad incidere sui diritti individuali del singolo condòmino attraverso un mutamento del valore della parte di edificio di sua esclusiva proprietà, il che può verificarsi soltanto in base ad una convenzione cui egli aderisca, non rientrando nelle attribuzioni dell’assemblea che concernono la gestione delle cose comuni ex art. 1135 c.c. (ex plurimis, cfr. Cass., nn. 1511/1997; 126/2000; 2301/2001; 3944/2002; 64/2003; 17101/2006; 6714/2010).

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