FUOCHI D’ARTIFICIO
FERITA DA FUOCO D’ARTIFICIO DELLA FESTA DI PAESE: CHE FARE?
La Corte di cassazione (cfr. Cass., n. 12417/2020) ha deciso il seguente caso: un uomo faceva causa al Comune chiedendo il risarcimento dei danni subiti per essere stato accidentalmente colpito da un tizzone sparato dagli addetti allo spettacolo pirotecnico tenutosi nella piazza del paese; il Comune riteneva di dover essere tenuto indenne dalle ditte organizzatrici degli spettacoli pirotecnici; in primo e in secondo grado erano condannati al risarcimento in solido l’Ente Locale ed una delle due ditte.
La Suprema Corte ha confermato le decisioni dei Giudici di merito, rilevando quanto segue.
Ai sensi dell’art. 57 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (cd. TULPS) e dell’art. 54 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (cd. TUEL), è necessaria, per l’accensione dei fuochi di artificio, la licenza dell’Autorità di pubblica sicurezza, le cui attribuzioni, in campo locale, sono esercitate dal capo dell’Ufficio di pubblica sicurezza, o, in mancanza, dal Sindaco (cfr. art. 1, co. 4 TULPS).
In tale veste il Sindaco opera, in virtù della funzione esercitata e diretta al mantenimento dell’ordine pubblico, oltre che alla sicurezza e all’incolumità dei cittadini, non quale capo dell’Amministrazione comunale, bensì quale Ufficiale di governo.
Ma tale profilo non esclude l’applicazione della regola generale di salvaguardia dei diritti dei terzi, in base al principio generale del “neminem laedere” e, ex art. 2050 c.c., a carico della Pubblica Amministrazione responsabile del danno, se questo è riferibile, per l’esistenza di un nesso eziologico, a un comportamento antigiuridico della pubblica amministrazione stessa.
Tale condotta ricorre nelle ipotesi in cui non siano state osservate ragionevoli cautele per evitare il danno, cautele imposte da prescrizioni normative, oltre che dettate da criteri scientifici e tecnici, ovvero, ancora, suggerite dai comuni canoni di diligenza e di prudenza. Inoltre, in considerazione dell’obiettiva pericolosità insita nell’accensione dei fuochi d’artificio, è innegabile che la scelta dei mezzi e delle modalità devoluta all’attività discrezionale della P.A. non è esente dai limiti dettati dagli elementari criteri di diligenza e di prudenza.
All’esito, la Suprema Corte ha confermato la condanna del Comune e della ditta organizzatrice.