PROVA PER TESTIMONI E REMISSIONE DEL DEBITO
L’art. 2721 c.c. regola l’ammissibilità della prova per testimoni: “1. La prova per testimoni dei contratti non è ammessa quando il valore dell’oggetto eccede 2,58 euro. 2. Tuttavia l’autorità giudiziaria può consentire la prova oltre il limite anzidetto, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza”.
Nel 1942, data di emanazione del Codice civile, il legislatore delegato aveva fissato la cifra di cinquemila lire: con una certa prudenza, si può ritenere che Lire 5.000 di allora corrispondano a circa € 2.800 di oggi, ma poiché l’importo non è mai stato aggiornato, né si è disposta la sua indicizzazione, è chiaro che la svalutazione della lira e l’avvento dell’euro rendono il supposto divieto dell’art. 2721 c.c. ormai risibile.
In concreto, il Giudice compie sempre la valutazione della ammissibilità della prova testimoniale richiesta dalle parti e molto spesso la ammette (salvo sfoltire il numero di testimoni e capitoli prospettati).
A seguire, l’art. 2726 c.c. estende l’applicabilità delle norme stabilite per la prova testimoniale dei contratti anche al pagamento e alla remissione del debito.
Di recente, la Corte di cassazione ha conosciuto del seguente caso: il convenuto eccepiva tempestivamente, in comparsa di risposta, l’inammissibilità della prova testimoniale richiesta dall’attore avente ad oggetto i pagamenti anticipati per contrasto con gli artt. 2721 e 2726 c.p.c. Con la sentenza di primo grado, il Tribunale riteneva non raggiunta la prova di pagamenti anticipati argomentando sulla non piena attendibilità dei testimoni e tenuto conto del divieto sancito dagli artt. 2721 e 2726 c.c. La Corte d’appello, invece, si limitava a dichiarare “del tutto inconferente il riferimento agli artt. 2721 e 2726 c.c.”, omettendo di indicare le ragioni di deroga al divieto della prova testimoniale ex art. 2721, co. 2 c.c.
Ebbene, la Suprema Corte ha stabilito che, poiché ai sensi dell’art. 2726 c.c., le norme stabilite per la prova testimoniale si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito, è ammessa la deroga al divieto della prova testimoniale in ordine al pagamento delle somme di denaro eccedenti il limite previsto dall’art. 2721 c.c., ma la deroga è subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l’esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta (cfr. Cass., n. 7940/2020, confermando l’orientamento già espresso in Cass., nn. 879/1968; 5884/1993; 10989/2003).
Verrebbe da dire, sembrano formalità ma non lo sono…