CESSIONE DEL CREDITO: siamo sicuri di essere al sicuro?
Spesso può sorgere un dubbio, in relazione alla cessione del credito: ha funzione solutoria, oppure di garanzia atipica?
La Suprema Corte ha offerto una pregevole ricostruzione delle diverse cause sottostanti al negozio di cessione del credito (cfr. Cass., n. 10092/2020).
Secondo una prima ipotesi, la cessione di credito può avvenire in luogo dell’adempimento ex art. 1198 c.c. e in questo caso: i) la liberazione del debitore originario avviene solo alla realizzazione del credito ceduto, fino ad allora quest’ultimo si affianca al credito originario, con la funzione di consentire al creditore di soddisfarsi mediante la realizzazione del primo credito; ii) il creditore può rivolgersi al debitore originario, solo quando il debitore ceduto risulta insolvente; iii) se il cessionario vuole agire nei confronti del cedente-debitore originario, deve provare che vi è stata escussione infruttuosa del debitore ceduto e che la mancata realizzazione del credito per totale o parziale insolvenza di quest’ultimo non è dipesa da sua negligenza nell’iniziare o proseguire le istanze contro il debitore ceduto, essendo egli tenuto ad un comportamento volto alla tutela del credito ceduto, anche mediante richiesta di provvedimenti cautelari e conservativi; iv) finché il credito ceduto non è esigibile non lo è neanche il credito originario, mentre quando il primo diviene esigibile il creditore originario ha l’onere di escutere il debitore ceduto, prima di rivolgersi al debitore cessionario; v) solo dalla previa infruttuosa escussione del debitore ceduto, in conformità con il principio posto all’art. 2935 c.c., inizia a decorrere la prescrizione relativa al debito ceduto (cfr. Cass., n. 3469/2007).
La seconda ipotesi è quella della cessione di credito con funzione di garanzia. In tal caso, si realizza un effetto immediatamente traslativo del diritto al cessionario, come nella cessione ordinaria, nel senso che il credito ceduto entra nel patrimonio del cessionario e diventa un credito proprio di quest’ultimo. Tuttavia, bisogna distinguere: qualora la cessione sia effettuata esclusivamente a scopo di garanzia di una diversa obbligazione dello stesso cedente, il cessionario è legittimato ad azionare sia il credito originario sia quello che gli è stato ceduto in garanzia; se, invece, si verifichi l’estinzione, totale o parziale (anche in caso di fisiologico adempimento da parte del debitore), dell’obbligazione garantita, il credito ceduto a scopo di garanzia, nella stessa quantità, si ritrasferisce automaticamente in capo al cedente, con un meccanismo analogo a quello della condizione risolutiva, senza quindi che occorra, da parte del cessionario, un’attività negoziale diretta a tal fine (cfr. Cass., nn. 4796/2001; 3797/1999).
Conclusivamente, la principale differenza tra le due cause della cessione del credito è la seguente: in caso di cessione del credito effettuata esclusivamente a scopo di garanzia di una diversa obbligazione dello stesso cedente, e non in funzione solutoria ex art. 1198 c.c., il cessionario è legittimato ad agire sia nei confronti del debitore ceduto che nei confronti dell’originario debitore cedente senza essere gravato, in quest’ultimo caso, dall’onere di provare l’infruttuosa escussione del debitore ceduto.