TERZO DATORE DI IPOTECA E OPPOSIZIONE AL PRECETTO
Si definisce terzo datore di ipoteca colui che accetta di costituire un diritto reale di ipoteca sovra un proprio immobile, a garanzia però di un debito altrui.

Il terzo datore di ipoteca, salva pattuizione contraria, non può invocare il cd. beneficium excussionis e, quindi, chiedere che il creditore cerchi di soddisfarsi primariamente sui beni del debitore (art. 2868 c.c.).
Egli però ha diritto di regresso verso il debitore (se sono più di uno, rispondono in via solidale), verso i fideiussori del debitore, nonché verso gli altri terzi datori di ipoteca per la loro rispettiva porzione; inoltre può esercitare, anche nei confronti dei terzi acquirenti, il subingresso previsto dall’art. 2866, co. 2 c.c. (art. 2871 c.c.).
La Corte di cassazione precisa che, quando il creditore intende far espropriare il bene ipotecato dal terzo in caso d’inadempimento del debitore, il creditore stesso è tenuto a notificare al terzo datore di ipoteca, oltre che al debitore, sia il titolo esecutivo che il precetto, specificando nel precetto il bene del terzo che intende eventualmente sottoporre ad esecuzione forzata: pertanto, va rigettata per difetto di interesse l’opposizione a precetto proposta dal terzo volta a far accertare di non essere obbligato al pagamento della somma indicata nel precetto, se dall’interpretazione del precetto si evince che esso non presuppone l’obbligazione diretta del terzo al pagamento del debito, né la volontà del creditore di procedere esecutivamente nei suoi confronti, in caso di mancato pagamento, anche su beni diversi da quelli ipotecati (cfr. Cass., nn. 5507/2003; 5664/2018; 7249/2020).
In effetti, la qualità di terzo datore di ipoteca presuppone proprio che il debito per cui si agisce in esecuzione sia in capo ad un soggetto diverso (cioè il debitore) e che il terzo datore stesso possa subire l’esecuzione solo nei limiti del bene ipotecato.