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PACTUM FIDUCIAE

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PACTUM FIDUCIAE

Si consideri il seguente caso: un soggetto chiede al fratello e ad una cognata di comprare un immobile, dando loro il denaro necessario, con l’intesa fiduciaria che i compratori avrebbero dovuto ritrasferirgli detto immobile. Allo scopo, si faceva rilasciare apposite scritture private unilaterali ove si dava atto del “pactum fiduciae”.

L’immobile non era poi ritrasferito, così il fiduciante si rivolgeva all’Autorità giudiziaria.

Le Sezioni Unite (cfr. Cass., SS.UU. 6459/2020) hanno stabilito che il “pactum fiduciae” non è assimilabile ad un contratto preliminare, bensì ad un mandato senza rappresentanza.

Su queste premesse, che è valido un “pactum fiduciae” che abbia ad oggetto l’acquisto di un bene immobile, anche se concluso non in forma scritta: ove poi il mandato non sia adempiuto, il mandante può agire ex art. 2932 c.c. per il trasferimento dell’immobile in suo favore.

Infatti, tale rimedio può essere invocato non solo in caso di preliminare non seguito da definitivo, ma anche in ogni altra fattispecie dalla quale sorga l’obbligo di prestare il consenso per trasferire o costituire un diritto, sia in caso di precedente negozio, sia in caso di altro atto o fatto dal quale discenda “ex lege” tale obbligo di trasferimento o costituzione di un diritto.

Inoltre, le dichiarazioni unilaterali dei fiduciari non possono integrare un’autonoma fonte di obbligazione, ma devono essere invece considerate quali promesse di pagamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 1988 c.c.: ciò permette di realizzare l’astrazione processuale della causa, grazie alla quale il fiduciante è esonerato dall’onere di provare l’esistenza dell’accordo fiduciario, che si presume fino a prova contraria.

Avv.Maria Gemma Lazzarotto- ACTA avvocati In Bassano

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