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“A TE NON LASCERO’ NULLA!”

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“A TE NON LASCERO’ NULLA!”

Si consideri il seguente caso: un padre muore nominando erede universale la moglie ed escludendo dalla successione il figlio. Quest’ultimo agisce in giudizio con l’azione di riduzione. In primo e secondo grado i Giudici, dopo avere calcolato le quote di riserva sulla somma di “relictum” e “donatum”, stabilivano che la moglie/madre (unica convenuta) dovesse subire la riduzione per l’intero valore della legittima del figlio, a discapito della sua stessa quota di legittima.

La Corte di cassazione ha censurato queste conclusioni, ricordando che l’azione di riduzione promossa da un legittimario (pretermesso o comunque leso nella sua quota di riserva) non può mai sfociare in una sentenza che riduca la quota di legittima di altro legittimario, senza nemmeno il bisogno che il convenuto sollevi apposita domanda o eccezione tesa a proteggere la propria quota di riserva (cfr. Cass., n. 4694/2020).

Di conseguenza, l’attore/legittimario può far valere i suoi diritti solo sulla porzione disponibile che altro legittimario abbia ricevuto in aggiunta alla propria quota di legittima, senza che però quest’ultima possa essere lesa.

La Corte ha anche ricordato che l’azione di riduzione non prevede alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario: perciò il Giudice, anche ove accerti una pretermissione o lesione nella quota di riserva del legittimario, potrà disporre la riduzione solo nei limiti della disponibile e nei confronti dei soli soggetti effettivamente convenuti in giudizio.

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