PRESCRIZIONE DEL REATO e giustizia: resistenza o resa?

Che cos’è la prescrizione del reato? E’ la cessazione della possibilità per lo Stato di punirlo, per il decorso di un determinato periodo di tempo. Alcuni reati, per la loro gravità sono imprescrittibili (quelli puniti con l’ergastolo), ma per la maggior parte dei reati, se una sentenza definitiva non interviene entro un certo lasso di tempo, il reato si prescrive e la sua punizione non è più possibile.
Non mi soffermo in questa sede in una disamina approfondita delle riforme che, dal 2005 in poi, hanno investito questa parte del diritto penale, perché molto tecniche e “per addetti ai lavori”ma solo sulla ratio, cioè il motivo che sta alla base dell’istituto e sulle conseguenze pratiche che questo comporta, partenio da una nota critica, sin da subito: il tema della prescrizione resta un tema”caldo” perché, di fatto, il Sistema Giustizia Italiano si rivela ogni giorno più inadeguato a dare risposte “giuste”, dove in quel “giusto” deve includersi anche non tanto la “rapidità” della risposta, ma la sua ragionevole durata.
Il problema della prescrizione insomma trasferisce sul processo, sull’imputato ed esula vittima tutto il problema dell’organizzazione della macchina giudiziaria.
Ma perché decorso un determinato periodo di tempo (variabile, nel suo calcolo, in base alle normative che lo disciplinano, da ultime le cd. Ex Cirielli, la riforma Orlando e ora la Spazzacorrotti) dovrebbe estinguere un fatto delittuoso? La ragione di ciò nella cultura giuridica moderna si rinviene rende “inutile e inopportuno l’esercizio della stessa funzione repressiva, perché vengono a cadere le esigenze di prevenzione generale che presiedono alla repressione dei reati” (G.Fiandaca).
In altre parole, quando una realtà si cristallizza, dopo un notevole periodo, che varia naturalmente a seconda della gravità del reato si attenua l’interesse dello Stato alla repressione del reato.
Questo ragionamento, tuttavia, non tocca l’interesse delle vittime, tele persone offese dal reato, tuttavia anche per le stesse il ragionamento può riproporsi. che senso avrebbe tenere in sospeso per un periodo di tempo lunghissimo una vicenda giudiziaria che non riesce a trovare un esito?
Si tenga presente, che, in ogni caso, la prescrizione fa salvi, cioè non fa venire meno, le condanne civili eventualmente già pronunciate e ciò a tutela di quelle vittime che, in precedenza abbiano già ottenuto una condanan essendosi costituite parti civili.
In successivi interventi tratteremo il tema in modo più approfondito, parlando di termini di prescrizioni, di cause d’interruzione e sospensione della stessa.
Avv. Maria Di Pino- ACTA avvocati in Bassano