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DIVISIONE TRANSATTIVA O TRANSAZIONE DIVISORIA?

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DIVISIONE TRANSATTIVA O TRANSAZIONE DIVISORIA?

Non è immediato cogliere la differenza: la divisione transattiva persegue il fine di sciogliere la comunione ereditaria, se del caso compiendo piccole rinunce e accomodamenti tra i coeredi; la transazione divisoria ha lo scopo di porre fine ad una lite, anche solo potenziale, sulle modalità di divisione.

Distinguere i due concetti ha grandi ricadute pratiche: su tutti, l’art. 764, co. 2 c.c. non ammette l’azione di rescissione per lesione oltre il quarto, nel caso di atto avente natura (prevalentemente) transattiva, come la transazione divisoria.

Una recente sentenza della Cassazione, però, ha ricordato che esiste anche un terzo tipo di atto: il negozio preparatorio di divisione (cfr. Cass., n. 8240/2019).

Simili accordi hanno natura cd. paradivisoria, perché non producono l’effetto distributivo dei beni ereditari (come il contratto di divisione), tuttavia preparano l’accordo divisionale, oppure il provvedimento del giudice. I negozi preparatori di divisione, una volta perfezionati, possono essere revocati o risolti solo con il consenso unanime dei contraenti e possono essere impugnati con i mezzi di annullamento previsti per i contratti in genere.

Nel caso deciso dalla Suprema Corte, vi era una evidente sproporzione nell’assegnazione dei beni di cui all’accordo: questo permetteva di escludere la divisione transattiva, ma non di affermare quale unica alternativa la transazione divisoria. Infatti, dal tenore letterale dell’accordo e dal comportamento delle parti si poteva escludere la volontà transattiva: alla Corte non restava che qualificare l’accordo stesso come preliminare alla divisione.

Avvocato Maria Gemma Lazzarotto, Studio ACTA

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