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L’AUMENTO DELLE COMPETENZE DEL GIUDICE DI PACE E’ STATO DIFFERITO AL 31.10.2025

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L’AUMENTO DELLE COMPETENZE DEL GIUDICE DI PACE E’ STATO DIFFERITO AL 31.10.2025

Inzialmente era previsto che a partire dal 31 ottobre 2021, il Giudice di Pace dovesse allargare la propria competenza civilistica, ai sensi dell’art. 27 d.lgs. 116/2017. Per inciso, il successivo art. 28 fonda altre competenze aggiuntive del Giudice di pace in materia di Libri fondiari soggetti al regime tavolare

Tale riforma potrebbe essere una buona notizia per la città di Bassano, che ha perso il proprio Tribunale ma ha mantenuto il Giudice di Pace: l’ampliamento delle competenze favorirà un flusso di cause e clienti che potrebbe giovare all’indotto bassanese.

Ai sensi del novellato art. 7 c.p.c., il Giudice di Pace diverrà competente:

  • Per le cause relative a beni mobili fino a € 30.000 (non più cinquemila), nonché al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti fino a € 50.000 (non più ventimila);
  • Per le azioni di apposizione di termini;
  • Per le cause condominiali ex art. 71-quater disp. att. c.c.;
  • Per le cause sulle distanze nelle piantagioni e negli scavi, nonché dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi;
  • Per le cause sulle distanze tra luci e vedute (eccetto le controversie ex artt. 905-907 c.c.);
  • Per le cause in materia di stillicidio e di acque ex artt. 908-921 c.c.;
  • Per le cause sull’acquisto a titolo originario della proprietà mediante occupazione, invenzione, specificazione, unione e commistione;
  • Per le cause sul diritto reale minore dell’enfiteusi;
  • Per le cause in materia di esercizio delle servitù prediali;
  • Per le azioni di impugnazione del regolamento e delle deliberazioni dei comproprietari di un bene ex artt. 1107 e 1109 c.c.;
  • Per le cause sui diritti e sugli obblighi del possessore nella restituzione della cosa;
  • Per le cause, purché di valore non superiore ad € 30.000, relative all’usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari, al riordinamento della proprietà rurale ex artt. 849-856 c.c., all’accessione e alla superficie.

Proseguendo, la riforma introdurrà l’art. 15-bis c.p.c., che fonderà la competenza del Giudice di pace per le cause di espropriazione forzata di “cose mobili”, purché non “insieme con l’immobile nel quale si trovano”.

Il Giudice di pace dovrà decidere secondo equità ex art. 113, co. 2 c.p.c. le cause il cui valore non ecceda € 2.500 (non più millecento).

Tale Giudice vede ampliata la propria competenza a taluni aspetti della vicenda successoria, quali: la rimozione dei sigilli e l’opposizione alla rimozione; l’istanza di inventario; la richiesta di proroga del termine per completare l’inventario; la richiesta di fissazione del termine per la pubblicazione del testamento olografo e segreto, nonché di cancellazione di periodi o frasi a contenuto non patrimoniale.

Sarà competente anche a decidere: la persona che conserverà i documenti di una proprietà divisa; l’autorizzazione a vendere cose deperibili o di dispendiosa custodia oggetto di offerta reale o intimazione a ritirarle; il luogo ove depositare la cosa venduta e non ritirata; le persone autorizzate alla vendita coattiva delle cose vendute e non pagate; l’autorizzazione e le cautele in caso di apertura forzata della cassetta di sicurezza.

Sono modificate in coerenza anche le Disposizioni di attuazione del Codice civile.

Da ultimo, il Giudice di pace riceve la competenza sulla riabilitazione del debitore protestato ex art. 17 l. 108/1996, nonché sulla relativa opposizione ex art. 13, co. 2 d.lgs. 150/2011.

Con l’art. 8bis del Decreto Milleproroghe il termine dell’entrata in vigore dell’ampliamento delle competenze del Giudice di Pace è stato differito al 31.10.2025.

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